Lo Statuto

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Statuto dell’Associazione

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Articolo l) COSTITUZIONE
E’ costituita un’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata  Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.

Articolo 2) SEDE
L’Associazione ha sede in Ascoli Piceno. Con deliberazione dell’Assemblea potranno essere istituite sedi secondarie filiali rappresentanze in altre città italiane ed estere

Articolo 3) ATTIVITA’
L’Associazione, senza scopo di lucro, quale corpo corale, ha per finalità principale lo studio e l’esecuzione di opere musicali di qualunque tipo epoca o stile, lirica, da camera, sinfonica,  e persegue i propri scopi attraverso: attività di spettacolo: promozione e realizzazione di concerti, spettacoli teatrali, cinematografici, festival musicali, rassegne musicali, e ogni genere di spettacolo; attività culturale: promozione e realizzazione di conferenze, convegni, tavole rotonde,seminari, corsi scolastici, corsi di formazione e di aggiornamento, istituzione ed erogazione di borse di studio, e quant’altro riguardi losviluppo e la diffusione della cultura, dell’arte e dello spettacolo; attività didattica: emanazione e gestione di scuole di musica, auditorium, sale da concerto, servizi ricreativi; attività editoriale: promozione, commercializzazione e vendita, coordinamento e realizzazione di saggi, collane, periodici, libri di testo, documentazioni sonore e visive, sia in proprio che per conto di terzi; attività promozionale: studio e realizzazione diiniziative a carattere divulgativo a favore della cultura, dell’arte, della musica, dello spettacolo secondo le finalità specifiche dell’ Associazione. L’Associazione potrà istituire altri gruppi od organismi con altre denominazioni che aderiranno all’Associazione e ne faranno proprio lo Statuto. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi. L’Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti, persone fisiche e giuridiche  nazionali e internazionali per lo sviluppo artistico e pedagogico.
L’Associazione ai fini fiscali deve considerarsi ente associativo non commerciale ai sensi  degli artt. 73 co. 4 e 148 DPR 917/86

Articolo 4) SOCI
Possono essere soci della Associazione tutti coloro che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Interno. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
L’Associazione è composta da: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione.
Sono soci ordinari le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche che intendono contribuire alla vita e alle attività della Associazione accettandone lo Statuto e il Regolamento Interno le quali, a norma del successivo art. 5 e del Regolamento Interno, presentano domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Esecutivo e versano la quota sociale.
Sono soci sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che intendono contribuire alla vita della Associazione versando una quota sociale di importo superiore a quella stabilita per i soci ordinari ovvero effettuando conferimenti di particolare natura e/o entità.
Sono soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti nei campi affini alla vita e alle finalità della Associazione e la cui iscrizione, su proposta del Consiglio Esecutivo, viene deliberata dalla Assemblea dei soci.
L’appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi associativi.
Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita della Associazione. L’organo sovrano della Associazione è l’Assemblea dei Soci. I soci, purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale, avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e la modificazione delle norme dello Statuto e del Regolamento Interno e per la nomina dei membri del Consiglio Esecutivo. A ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela nonché i soci onorari hanno diritto di ricevere la convocazione della Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di parola né di voto attivo e passivo.L’eleggibilità dei membri del Consiglio Esecutivo è libera. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale.

Articolo 5) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
Le domande d’iscrizione di nuovi soci devono essere indirizzate al Consiglio  Esecutivo, che procederà a sua discrezione all’ammissione; dette domande  devono contenere la dichiarazione dei requisiti posseduti dal richiedente, l’indirizzo e-mail  attraverso il quale riceverà le comunicazioni dell’associazione,  nonché la dichiarazione di volersi obbligare a collaborare alla vita dell’Associazione, al pagamento delle quote sociali ed al rispetto delle norme statutarie dell’eventuale regolamento interno e delle disposizioni del Consiglio  Esecutivo.

Articolo 6) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci fondatori i soci ordinari ed i soci sostenitori godono di tutti i diritti, ed in particolare dei diritti di elettorato attivo e passivo, compreso quello di voto nell’Assemblea, per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modifiche allo Statuto, nonché la nomina degli organi direttivi dell’Associazione; hanno inoltre il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali. Sono altresì esentati dal pagamento delle quote sociali i soci ordinari che non hanno compiuto i venticinque anni conservando comunque i diritti di elettorato attivo e passivo.
Ciascun socio avrà diritto, su richiesta motivata, a consultare i libri sociali, i rendiconti e a chiederne copia con spese a suo carico.
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
Il socio partecipa come corista previo parere del Maestro e, se richiesta dal Maestro, all’esito di eventuale prova attitudinale; in tal caso presta la propria opera gratuitamente né può vantare alcun diritto di remunerazione né diritti di distribuzione di utili in caso di avanzi di gestione. Il Consiglio Esecutivo potrà deliberare di erogare compensi o rimborsi spese per particolari impegni.
Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Esecutivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Esecutivo le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio; c) esclusione. Contro le decisioni del Consiglio Esecutivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all’Assemblea.

Articolo 7) DECADENZA DEI SOCI
I soci decadono dalla loro appartenenza all’Associazione in caso di:
1. Scioglimento dell’Associazione;
2. Morte del socio;
3. Recesso comunicato al Consiglio  Esecutivo con  lettera  raccomandata o a mezzo e-mail: il recesso  ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata o della posta elettronica; il socio  recedente  dovrà comunque pagare l’intera quota sociale per l’anno in corso all’atto del recesso;
4. Esclusione  per comportamento incompatibile con gli scopi dell’Associazione.  L’esclusione viene proposta dal consiglio Direttivo all’unanimità e deliberata dall’Assemblea dei soci con maggioranza dei 2/3 (due terzi) in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione
5. Morosità persistente per almeno due annualità di esercizi sociali.

Articolo.8) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono
1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio Esecutivo;
3. Presidente;
4. Collegio dei Revisori dei conti
5. Comitato Artistico
Gli organi elettivi restano in carica tre anni e sono rieleggibili; tutte le cariche e le funzioni sociali assolte  negli organi elettivi sono a titolo gratuito, né  danno diritto a privilegi in seno all’Associazione.

Articolo 9) ASSEMBLEA DEI SOCI
L’associazione ha nell’Assemblea dei soci il suo organo sovrano,  determina gli orientamenti generali dell’Associazione e   adotta le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.  L’Assemblea si compone di tutti i soci aventi diritto di voto ed è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno ed il via straordinaria, ogni volta che il Consiglio  Esecutivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei soci o un terzo dei componenti il Consiglio  Esecutivo. La convocazione sarà trasmessa ai soci al loro indirizzo di posta elettronica  ovvero resa nota per affissione nella sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; ogni socio partecipante potrà rappresentare con delega scritta non più di altri due soci. L’assemblea in sede sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su inidcazione della stessa, per lazata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente.  I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
All’assemblea spettano i seguenti compiti: 1) in sede ordinariaa) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo, b) eleggere i membri del consiglio direttivo  c) decidere sui reclami proposti dai soci colpiti da sanzioni disciplinari d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, e) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo,  f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;  2) in sede straordinaria:  g) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione, h) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno, l) deliberare l’approvazione e revisione del regolamento interno di gestione (quote associative, rimborsi spese, assegnazione incarichi ecc..).
E’ in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio  Esecutivo entro un mese precedente la data dell’assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea.

Articolo 10) CONSIGLIO ESECUTIVO
L’Associazione è retta da un Consiglio Esecutivo composto da cinque a nove membri, eletti dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice tra componenti dell’Assemblea dei soci,  i consiglieri durano in carica  tre anni  e sono rieleggibili. Il Consiglio  Esecutivo ha tutti ì poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con eccezione di quelli che per Statuto sono demandati all’Assemblea dei soci;    delibera sulle domande di adesione di nuovi soci,  sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci. Il Consiglio  Esecutivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del Consiglio  Esecutivo sono valide con la presenza de!la maggioranza dei Consiglieri. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
Il Consiglio impartisce le direttive per lo svolgimento delle attività associative e provvede a tutte le attività di amministrazione ordinaria e straordinaria alle stesse connesse, in particolare redige  rendiconto finale e bilancio; determina  le quote associative, stipula contratti e svolge tutte le iniziative che reputa opportune per il conseguimento degli scopi sociali, redige l’eventuale regolamento interno, procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza, irroga le sanzioni disciplinari.

Articolo 11) PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Esecutivo a maggioranza semplice e scelto fra i membri del Consiglio  stesso;  ha la rappresentanza dell’Associazione agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio,  cura i rapporti con i terzi e con tutti coloro che abbiano contatti con l’Associazione, può delegare, di volta in volta, taluno dei Consiglieri  per i compiti a lui demandati; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi carattere di urgenza, salvo, per questi ultimi, ratifica del  Consiglio  Esecutivo; riscuote le somme di qualunque importo e da chiunque dovute e rilascia le relative quietanze; firma la corrispondenza e sottoscrive qualunque atto dell’Associaz1one; presiede  il Consiglio  Esecutivo e rende esecutorie le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio  Esecutivo.

Articolo 12) VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente con funzioni  vicarie sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e presiede le riunioni del Consiglio  Esecutivo in assenza del presidente. Esso viene designato dal Consiglio  Esecutivo a maggioranza semplice e scelto fra i membri del Consiglio stesso

Articolo 13) SEGRETARIO
Il Segretario è incaricato di redigere i verbali e di conservare i registri dell’Associazione. Esso viene designato dal Consiglio  Esecutivo a maggioranza semplice e scelto fra i membri del Consiglio stesso.

Articolo 14) TESORIERE
Il Tesoriere è incaricato di conservare i registri e i documenti contabili dell’Associazione e di provvedere ai pagamenti comunque dovuti. Esso viene designato dal Consiglio Esecutivo a maggioranza semplice e scelto fra i membri del Consiglio Esecutivo. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dal medesimo socio

Articolo 15)  COMITATO ARTISTICO  E  DIREZIONE  ARTISTICA E DIDATTICA
Il  Comitato artistico  ha la responsabilità gestionale dei settori musicali e scolastico;  in particolare provvede alla individuazione del repertorio musicale da inserire nella programmazione del Coro; alla redazione del calendario delle prove stabilendone la durata e la cadenza; alla disposizione di audizioni per l’ingresso di nuovi Coristi; alla programmazione di corsi di formazione vocale e studio della musica, per Coristi, con la docenza di maestri di nota competenza e professionalità, nelle specifiche discipline per coristi e solisti; all’esame delle rassegne musicali nazionali ed estere a cui potrebbe essere organizzata la partecipazione del Coro, previo studio del grado di preparazione dei coristi, e scelta del repertorio da eseguire.
Il Comitato artistico  è costituito da cinque membri  di cui quattro nominati dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità di elezione del  Consiglio  esecutivo. Il Comitato si riunisce tutte le volte che sia necessario e, comunque, almeno una volta ogni due mesi. E’ convocato in via informale dal Presidente del Comitato, su sua iniziativa o su richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.
Le funzioni  di  direzione didattica ed artistica  potranno essere assunte da un Direttore di Coro o di Orchestra. Il Consiglio Esecutivo, constatata la presenza di favorevoli condizioni organizzative e finanziarie, sentito il parere del collegio dei revisori, potrà incaricare alle funzioni di direzione artistica e didattica un professionista esterno scelto tra personalità di consolidata e comprovata esperienza in campo artistico- musicale. Al Direttore artistico spettano l’assunzione dei compiti fissati dal regolamento interno ed in particolare la direzione del Corpo corale nello studio e/o nell’esecuzione delle opere musicali facenti parti del programma annuale. Il Direttore Artistico  è membro di diritto del Comitato Artistico.

Articolo 16) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea dei soci nomina, preferibilmente tra i soci stessi, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri che durano in carica  un anno e sono rieleggibili. Esso ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione e di redigere la relazione sui bilanci e sui conti consuntivi, da depositare presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea ordinaria annuale.

Articolo 17) VACANZA DEI MEMBRI IN CARICA  NEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
1.  In caso di vacanza di  uno o più dei  membri in carica nel Consiglio, nel Collegio, o nel Comitato, purchè meno della metà, subentreranno nella carica  i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto  nei rispettivi  organi elettivi.  A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato .
2. Nel caso in cui venga a mancare un numero di Consiglieri o Revisori, superiore alla metà del totale dei membri dei rispettivi organismi, deve essere convocata l’Assemblea Ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio o del Collegio. Durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Articolo 18) PATRIMONIO
L’Associazione, avendo scopi culturali, di studio  e di promozione, non ha alcuna finalità di lucro. Il patrimonio è costituto da beni mobili e immobili che per acquisto, lascito o donazione
vengano in possesso dell’Associazione; entrate per quote associative; rendite patrimoniali; contributi elargiti per il conseguimento delle finalità sociali; fondo di riserva determinato da avanzi di gestione annuali proventi e/o rimborsi derivanti da prestazioni di servizi resi a terzi con attività marginali di carattere commerciale svolte al fine di dare piena e completa attuazione agli scopi istituzionali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 19) ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio sociale della Associazione si svolge dal giorno 1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre.
Entro quattro mesi dalla sua chiusura il Consiglio Esecutivo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea il Rendiconto della Gestione dell’esercizio trascorso. Il Rendiconto della Gestione dovrà contemplare la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico, un prospetto delle Entrate e delle Uscite dell’esercizio e sarà corredato da una Relazione del Consiglio Esecutivo sulla attività svolta nel corso dell’anno e dalla Relazione dei Revisori dei Conti.
Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 20) QUOTE SOCIALI E REGOLAMENTO
Il Consiglio Esecutivo fissa ogni anno la quota  sociale a carico dei  soci; la quota sociale deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno. I Soci che si rendono morosi perdono il diritto all’elettorato attivo e passivo e quello di ottenere i servizi dell’associazione (es. polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile vs terzi, partecipazione all’attività  artistica,  diritto alle comunicazioni sociali, ecc.,).
E’ demandata al Consiglio  Esecutivo la redazione del regolamento generale delle attività e dei servizi dell’Associazione.

Articolo 21) SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio  Esecutivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre  associazioni non lucrative   con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza  della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà  il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.

Articolo 23) RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge  ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

 

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